Articolo 16.
(Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali).

        1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni

 

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e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.